Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova e C. 3917 Quartiani.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE E MODIFICATO CON L’APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
Art. 1 - Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini
della presente legge per «professione non organizzata in ordini o
collegi», di seguito «professione», si intende l'attività economica,
anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore
di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione
delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi
ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati
da specifiche normative.
3. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia,
sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e
tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del
pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del
professionista.
4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata,
societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed
individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e
l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di
conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale.
Art. 2 - Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le
associazioni professionali promuovano, anche attraverso specifiche
iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un
codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del Codice del
Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vi
gitano sulla condotta professionale degli associati e definiscono le
sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del
medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente,
tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del
Consumo, nonché ottenere informazioni relative all'attività
professionale in generale e agli standard qualitativi da esse
richiesti agli iscritti.
5. Alle Associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni
professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai
professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle
associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio
delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche
categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo
professionale.
6. Ai professionisti iscritti alle associazioni non è consentito
l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il
possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo
albo professionale.
Art. 3 - Forme aggregative delle associazioni
1. Le
associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di
organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle
quali sono soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e
agiscono in piena indipendenza ed imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4 - Pubblicità delle associazioni professionali
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e
le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano
sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano
utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,
veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare
il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato
di qualità dei propri servizi anche ai sensi degli articoli 7 e 8,
osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il responsabile legale dell'associazione professionale o
della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni
fornite sul sito.
Art. 5 - Contenuti degli elementi
informativi
1. Le
associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità
di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti
elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui
l'associazione si riferisce;
c)
composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione,
con particolare riferimento ai v titoli di studio relativi alle attività
professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e
alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo
assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi
per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo
periodo, la conoscibilità è estesa ai seguenti elementi:
a) codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in
relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria
autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in
almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata
alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o
indiretta;
e) il possesso di un sistema certificato di qualità
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di
competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la
presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui
all'articolo 2, comma 4.
Art. 6 - Auto-regolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove l'auto-regolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1 anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’articolo 2 .
2. La qualificazione della prestazione professionale si
basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN
ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e
le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa
tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano
l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne
assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.
Art. 7 - Sistema di attestazione
1. Al fine
di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei
servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare
ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la
responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione
relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista
all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione
stessa;
c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono
tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini
del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui
l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2 comma 4, della
presente legge;
e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto
di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa
alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano
requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
Art. 8 - Validità dell'attestazione
1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha
validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto
all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della
periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista
dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata
nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne
utilizza l'attestato ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio
numero di iscrizione all'associazione.
Art. 9 -
Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
1. Le
associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative
di cui all'articolo 3 della presente legge collaborano all'elaborazione
della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività
professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici
organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi
nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima
consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni
possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della
conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di
indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi
dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma
2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio 2008, possono
rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto
ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica
UNI definita per la singola professione.
Art. 10 - Vigilanza e sanzioni
1. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

